Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

      1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi, indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).